Art. 3.

      1. L'installazione del contatore autonomo dell'acqua è condizione indispensabile per usufruire delle detrazioni fiscali previste dalla normativa vigente per gli interventi recupero edilizio. A tal fine l'installazione del contatore autonomo deve essere certificata da chi effettua l'intervento di ristrutturazione o di recupero. È ammessa l'autocertificazione, con possibilità

 

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di eventuali controlli da parte delle autorità competenti.
      2. Il contatore autonomo dell'acqua obbligatorio ai fini della valutazione dell'efficienza energetica degli edifici. La presenza o l'assenza del contatore autonomo dell'acqua deve essere indicata nell'attestato di certificazione energetica di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni.